A cura dell’Avv. Valentina Beccaria
La Gioconda di Leonardo da Vinci è forse il quadro più emblematico in tal senso: l’interpretazione dell’espressione enigmatica di Monnalisa ha, infatti, impegnato numerose generazioni di critici. Questo perché l’approfondita analisi di un’opera d’arte è – indiscutibilmente – il primo passo per comprenderne il reale valore intrinseco, attribuitole dall’autore, e sociale, riconosciutole da parte di esperti ed appassionati.
Non meno importante è, altresì, il valore identitario che il proprietario attribuisce all’opera stessa: unitamente ai precedenti diviene, infatti, aspetto fondamentale nell’attività di individuazione delle più adeguate forme di tutela di un patrimonio artistico. In questo caso l’aleatorietà della scelta è strettamente connessa all’unicità dei beni coinvolti, che determina l’impossibilità di riferirsi a soluzioni precostituite.
Un valido strumento per la conservazione, la tutela e la valorizzazione di un patrimonio artistico è rinvenibile nell’istituzione di un Trust, ossia di un rapporto giuridico che ricorre quando un soggetto (denominato “disponente” o settlor) pone dei beni – per il tramite di un atto inter vivos o mortis causa – sotto il controllo di un altro soggetto (denominato “trustee”) nell’interesse di uno o più beneficiari (trust con beneficiari) o per il perseguimento un fine specifico (trust di scopo).
In generale, l’istituto del trust permette di soddisfare immediate esigenze in punto di protezione e riservatezza di un patrimonio artistico. L’effetto segregativo proprio di tale strumento, infatti, fa sì che i beni che vengono ivi conferiti entrino a far parte di un patrimonio separato rispetto a quello del disponente e a quello del trustee e sottoposto alle regole di un sistema giuridico ah hoc contenuto nell’atto istitutivo del trust. Nello specifico, per meglio comprendere i molteplici benefici che si possono trarre dal conferimento di opere d’arte in un trust – senza che l’enigma di Monnalisa si rifletta anche sul piano della tutela – occorrerà avere riguardo non solo al tipo di soggetti e di beni coinvolti, ma anche ai fini che si intendono perseguire.
- Una famiglia detentrice di un importante patrimonio artistico per cui si rende necessaria un’adeguata pianificazione successoria al fine di evitare, a fronte di passaggi generazionali, possibili disaccordi in merito – a titolo di esempio – alla destinazione unitaria di opere facenti parte della medesima collezione o all’amministrazione di un immobile di valore storico artistico. In quest’ottica, solitamente il trust è istituito prevedendo dei beneficiari che possono essere individuati dal disponente nell’atto istitutivo (fixed trust) o successivamente, sempre da quest’ultimo, dal trustee o da un terzo adeguatamente individuato (trust discrezionale). Si precisa che i beneficiari possono essere definiti “di reddito” – cui vengono corrisposte somme periodiche – o “finali” – cui verrà devoluta la proprietà dei beni conferiti in trust, nel momento in cui tale strumento volgerà al termine;
- I proprietari di facoltose collezioni di opere d’arte mossi dal desiderio di promuovere la fruizione del proprio patrimonio, per scopi filantropici o benefici, tramite l’esposizione dello stesso al pubblico servendosi di:
- fondazioni pubbliche
- eventi e mostre temporanee
- ente pubblici o ecclesiastici cui conferire le opere per l’istituzione di un museo.
In quest’ottica si è soliti ricorrere ad un trust di scopo – preordinato al perseguimento di un determinato fine – istituito per il tramite di un atto unilaterale, cui si affiancheranno uno o più atti dispositivi. Sarà comunque possibile indicare dei beneficiari in favore dei quali i beni andranno utilizzati nell’ottica di perseguire il richiamato scopo, o cui i beni verranno conferiti al temine del Trust.
- Gli investitori nel mondo dell’arte che potranno utilizzare i beni conferiti in trust al fine di produrre nuove forme di reddito da reimpiegare all’interno del trust medesimo per:
- sostenere i costi connessi alla manutenzione ed alla salvaguardia delle opere stesse;
- acquistare nuove opere che arricchiscano la collezione;
- destinare tali somme in favore del disponente, del beneficiario o di terzi secondo quanto previsto nell’atto istitutivo.
Anche in questo caso si è soliti ricorrere ad un trust di scopo nei termini sopra descritti.
Pare, altresì, opportuno evidenziare come – in tutti questi casi – scelta fondamentale sia quella del trustee, i cui poteri saranno direttamente previsti nell’atto istitutivo del trust: a tal proposito – vista la multidisciplinarità delle competenze richieste nella gestione di trust contenenti opere d’arte – solitamente l’ufficio sarà ricoperto da più soggetti in funzione collegiale che dovranno individuare esperti d’arte ed enti (quali ad esempio fondazioni) in grado di favorire l’attività di gestione, valorizzazione, vendita e trasferimento del patrimonio artistico. Nei trust di scopo con devoluzione dei beni ad uno o più beneficiari, l’atto istitutivo potrà altresì prevedere la figura di un guardiano (protector), deputato ad esercitare poteri di vigilanza e controllo nei confronti dell’operato del trustee: anche in questo caso l’ufficio potrà essere ricoperto sia da una singola persona sia da un collegio – che abbia specifiche competenze in materia di arte – a seconda dell’importanza e della varietà dei beni artistici conferiti in trust. Da ultimo, pare interessante fare un accenno al conferimento in trust di opere d’arte qualificabili come beni culturali. Tale categoria di beni veniva identificata dalle commissioni parlamentari Franceschini e Papaldo con “tutte le testimonianze, materiali e immateriali, aventi valore di civiltà”. In relazione ai vincoli disposti dal d.lgs. n. 42 del 2004 –meglio noto come codice dei beni culturali e del paesaggio – si renderà necessario:
- denunciare il trasferimento della proprietà o della detenzione (quest’ultima solo limitatamente agli immobili) degli stessi beni conferiti in trust al competente ministero per i beni e le attività culturali nelle forme e nei modi previsti dall’art. 59 del citato decreto;
- richiedere l’autorizzazione al competente ministero per il prestito, volto all’organizzazione di mostre ed esposizioni, delle opere d’arte conferite in trust nei termini previsti dall’art. 48 comma 1 del citato decreto.