A cura dell’ Avv. Federica Silva
Con la pronuncia n. 21509 del 1° dicembre 2020, l’ABF di Roma interviene su un tema molto sentito dagli amministratori di sostegno di tutti i fori italiani: quello dell’utilizzo del sistema Internet o home banking collegato al conto dei Beneficiari.
Da anni gli amministratori di sostegno lamentano l’ostruzionismo della maggior parte degli Istituti bancari (e talvolta delle singole filiali) a fronte della richiesta di attivazione di questo servizio. Molto spesso ciò accade anche in presenza di una precisa attribuzione nel Decreto di Nomina di tale potere, al punto che alcuni Decreti, come, per esempio, molti emessi dal Tribunale di Milano, attribuiscono già agli ADS il potere di chiudere il conto del Beneficiario e di spostarlo presso Istituti che si mostrino collaborativi. La ragione di detto diniego, sebbene spesso oscura, attesa la difficoltà di interloquire direttamente con gli uffici legali delle Banche, viene “informalmente” motivata con il rischio di elusione del controllo che la Banca eserciterebbe sull’utilizzo del denaro del Beneficiario da parte dell’amministratore, nei limiti indicati dal Giudice Tutelare nel Decreto di nomina.
Inutile rilevare come il sistema Internet banking sia di grande utilità per gli amministratori di sostegno, siano essi parenti del beneficiario o terzi professionisti estranei al nucleo familiare: questo consente, infatti, di eseguire ogni operazione bancaria (bonifici, pagamenti di bollettini, di MAV, di CBILL, di F24 e così via) senza la necessità di recarsi allo sportello e, non secondariamente, garantisce la tracciabilità di ogni operazione. Inoltre, anche solo l’accesso di tipo consultivo consente di monitorare in qualsiasi momento il conto corrente del Beneficiario, facoltà affatto banale soprattutto nei casi in cui i Beneficiari residuano di una, seppur limitata, capacità di agire.
Già a suo tempo era parsa di notevole interesse l’ordinanza del Giudice Tutelare di Trieste del 17 febbraio 2017, che si era espresso in merito ad un’istanza (invero molto ben articolata) di un amministratore di sostegno. In particolare, il Giudice Tutelare di Trieste aveva argomentato la legittimità dell’utilizzo dell’Internet banking da parte dell’amministratore senza la necessità di una specifica autorizzazione da parte del GT in tal senso, sulla scorta del fatto che l’Istituto bancario “non può considerarsi investito di poteri analoghi di controllo e verifica a parte la facoltà di chiedere giustificazione dei poteri all’ADS, segnatamente con la consegna di copia del decreto”. Ancora, il Giudice tutelare di Trieste aveva più che correttamente considerato che “allorquando nel decreto sono attributi all’ADS facoltà di gestione, movimentazione e informazione riguardanti conti e depositi intestati al Beneficiario, non può non esservi logicamente ricompresa anche l’autorizzazione all’operatività dispositiva on-line, senza che occorra di volta in volta specifica autorizzazione (…); a meno di non voler snaturare l’istituto (v. teoria della “dinamicità dei poteri” conferiti all’ADS).
Nel dicembre del 2020, l’ABF affronta il tema da un punto di vista ancora più “pratico”, valutando come il sistema internet banking non sia nient’altro che una “modalità di utilizzo” del conto corrente al pari dell’accesso allo sportello automatico o alla cassa: “l’operatività via home banking costituisc[e] una funzione strettamente connessa alle modalità con cui si opera ordinariamente sul conto corrente: la circostanza che le operazioni siano effettuate in via informatica piuttosto che fisicamente, recandosi presso lo sportello dell’intermediario, non appare, invero, tale da richiedere ulteriori autorizzazioni. Laddove il soggetto amministratore di sostegno possa disporre delle somme presenti sul conto corrente del soggetto beneficiario tramite lo sportello fisico dell’intermediario, appare dunque eccessivamente penalizzante precludere la possibilità di effettuare le medesime operazioni per il tramite dell’home banking”.
In altri termini, quando l’amministratore di sostegno è autorizzato ad operare allo sportello automatico o alla cassa, lo stesso è di per sé legittimamente già autorizzato a utilizzare il sistema Internet banking, che altro non è che una modalità di gestione del conto: “dal momento in cui l’amministratore di sostegno sia legittimato alla gestione della movimentazione del conto corrente del soggetto beneficiario, per espresso decreto dell’autorità giudiziaria, deve ricomprendersi, nell’ambito dei poteri ad esso attribuiti, anche l’autorizzazione a disporre le operazioni sul conto per il tramite di servizi di home banking”.
Freniamo l’entusiasmo: le decisioni dell’ABF non sono vincolanti e non hanno efficacia al pari delle sentenze. Ed anzi, l’intermediario può non eseguire la prestazione stabilita dall’ABF in favore del cliente,semplicemente dovrà dare notizia sul sito www.arbotrobancariofinanziario.it per 5 anni e, in evidenza, sulla pagina iniziale del proprio sito internet per la durata di 6 mesi.
Tuttavia, non si può negare che questa pronuncia apra lo spazio a una serie di valutazioni importanti soprattutto in quanto sembra rimarcare un concetto fondamentale (e che deve essere chiaro soprattutto agli intermediari) ossia che l’unico soggetto deputato a controllare l’attività dell’amministratore di sostegno è il giudice. Del resto, in caso contrario, nel momento in cui la Banca si arroga il diritto di controllare l’attività dell’ADS, questa conseguentemente si assume la responsabilità dell’operato di quest’ultimo.